Finanziamenti alla politica: chi paga il conto?

19 Settembre 2020 | di Salvatore Papa*

Quello del prossimo fine settimana sarà un appuntamento elettorale importante: non voteremo solo sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma anche per il rinnovo della guida di sette regioni. L’emergenza sanitaria del coronavirus ha messo in evidenza il ruolo strategico che le regioni hanno su materie cruciali per la nostra vita, dalla tutela della salute, ai servizi scolastici e alle infrastrutture. Inoltre, le regioni giocheranno un ruolo determinante nella gestione dei fondi del Recovery Plan europeo e sarà quindi fondamentale decidere chi sarà chiamato a guidarle per i prossimi cinque anni. Conoscere, oltre alle proposte programmatiche, chi sono i finanziatori delle campagne elettorali dei candidati e quali sono gli interessi che, più o meno celatamente, questi rappresentano è un punto chiave per garantire la trasparenza del processo democratico e tutelare le risorse per la ripartenza.

Purtroppo però il sistema che regola il finanziamento della politica nel nostro Paese è così ridondante e confuso da rendere quantomeno problematico tracciare il flusso di denaro che affluisce alla politica. Si è infatti sedimentato nel corso degli anni un insieme di regole che valgono o per i partiti e le fondazioni, o per i candidati alle elezioni, o per gli eletti, senza che sia pensato a un quadro normativo organico in grado di regolare nel suo complesso il finanziamento alla politica. Non è difficile immaginare che un sistema di regole così incerte e contraddittorie possa favorire pericolosi intrecci tra affari e politica.

Campagne elettorali regionali: tra il dire e il fare

A regolare le spese elettorali per le elezioni regionali è la legge Tatarella del 1995 (Legge del 23 febbraio 1995, n. 43 «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario») che a sua volta richiama alle disposizioni valide per le elezioni di Camera e Senato della Legge 10 dicembre 1993, n. 515. I candidati alle elezioni regionali possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un mandatario elettorale chiamato a gestire il conto corrente dedicato alla campagna. Vengono definiti anche i limiti di spesa per la propaganda, la distribuzione dei materiali elettorali, l’acquisto di spazi sui media, l’organizzazione di manifestazioni, per il personale e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

Entro tre mesi dalla proclamazione, a prescindere dall’avvenuta elezione, i candidati devono depositare presso la Corte d’appello locale una dichiarazione riguardante le spese sostenute per la campagna a cui vanno aggiunte le dichiarazioni, sottoscritte anche dai donatori, dei finanziamenti o dei contributi che superano l’importo di tremila euro, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi.

Solo gli eletti, sempre entro tre mesi, devono depositare una dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale (riguardante le proprietà, le azioni o quote di partecipazioni in società ecc.) e una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. I partiti o le liste elettorali presentano invece i loro rendiconti alla Corte dei Conti e all’Ufficio centrale circoscrizionale che ne cura la pubblicità.

Le dichiarazioni dei candidati sono consultabili, in cartaceo, presso le corti di appello ma non è prevista alcuna forma di pubblicazione obbligatoria sul web (sic). Insomma un sistema di (non) pubblicità che ne compromette la ricercabilità e la fruizione da parte di chiunque sia interessato, cittadino, giornalista e organizzazioni della società civile che svolgono il delicato compito di “cani da guardia” del potere.

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Industriali, lobby e autofinanziamento: chi finanzia i partiti in Italia

Nel 2019 è il M5S il “più ricco”, pur rinunciando al 2×1000. Seguono Lega e Pd. I partiti consolidati contano sui contributi dei propri parlamentari, i nuovi invece sulla generosità delle aziende

Il gran pasticcio del finanziamento ai partiti

Il quadro normativo nazionale sul finanziamento ai partiti allarga ulteriormente i confini di questa incertezza e opacità. La legge che ha recentemente introdotto maggiori novità sul tema è la riforma Letta del 2014, con cui è stato sancito lo storico passaggio dal finanziamento pubblico a quello privato. Nata monca per la fretta di legiferare, la riforma aveva l’obiettivo di dare una risposta immediata all’ondata emotiva anti-politica e anti-casta che aveva travolto il nostro Paese, piuttosto che quello di regolare efficacemente nel suo complesso il finanziamento della politica.

Azzerando il contributo pubblico e abolendo i finanziamenti a pioggia, erogati a tutti i partiti entrati in Parlamento, in base ai voti raccolti, la legge avrebbe dovuto anche incentivare la donazione dei singoli cittadini prevedendo degli sgravi fiscali per le donazioni ai partiti, con una detrazione pari al 26% per gli importi da 30 a 30mila euro, e dando la possibilità di donare il 2 per mille.

In realtà questa forma di contribuzione indiretta, che permette al contribuente di versare ad un partito una quota delle imposte sui redditi che sarebbe comunque tenuto a pagare allo Stato, non è mai decollata, vuoi per la generale disaffezione dei cittadini per la politica, vuoi per il fatto che i partiti hanno cercato di “approfittare” delle lacune della legge per intercettare i grandi finanziatori, piuttosto che impegnarsi a riconquistare il sostegno degli elettori.

Lo abbiamo visto chiaramente con il moltiplicarsi delle fondazioni politiche quale strumento per la raccolta fondi: ogni partito, ogni area politica o ancor più spesso singoli esponenti politici hanno creato la propria fondazione di riferimento così da poter incassare le donazioni in un regime molto meno controllato rispetto a quello dei partiti. Finanziando la fondazione, infatti, era possibile bypassare il tetto massimo delle donazioni imposto dalla legge (100.000 euro all’anno) e gli obblighi di trasparenza più stringenti previsti per i partiti politici, agendo così nella più totale opacità, grazie soprattutto alla possibilità di mantenere riservati i bilanci di questi enti.

Per provare a mettere un freno a questa cattiva pratica è intervenuta la legge del 2019, cosiddetta Spazzacorrotti (e successivamente il decreto “crescita” dello stesso anno), che ha introdotto anche nuovi limiti per la rendicontazione dei contributi ricevuti, introducendo l’obbligo di rendere pubbliche tutte le donazioni superiori ai 500 euro e mettendo fine alla possibilità di accettare donazioni in forma anonima e provenienti dall’estero.

In generale però, gli interventi legislativi degli ultimi anni si sono limitati a regolamentare (male) il finanziamento ai partiti senza avere l’ambizione di riformare complessivamente quello alla politica.

Indagini sui finanziamenti ai partiti, da Open a Più Voci

È novembre 2019 quando scoppia il caso della Fondazione Open, la cassaforte di Matteo Renzi attiva tra il 2012 e il 2018. La Procura di Firenze ipotizza per il consigliere (tra i migliori amici di Renzi) Marco Carrai il finanziamento illecito ai partiti, mentre per il presidente Alberto Bianchi aggiunge il traffico di influenze. Le indagini sulla fondazione, scriveva il Tribunale del Riesame nel gennaio 2020, «evidenziano significativi intrecci tra prestazioni professionali rese dall’avvocato Bianchi e da suoi collaboratori e finanziamenti alla Fondazione Open». In altri termini, i grandi donatori della Fondazione – pubblici solo in parte – avrebbero cercato di ottenere entrature nel governo, negli anni in cui è stato guidato da Renzi, finanziando Open.

Particolarmente delicata risulta la posizione del presidente, l’avvocato Alberto Bianchi, che avrebbe usato l’escamotage delle parcelle dei propri clienti per, in realtà, finanziare Open. Ridimensionato invece il ruolo di Marco Carrai dal momento che la Cassazione ha accettato il ricorso presentato dai suoi avvocati per ottenere il dissequestro del suo materiale informatico, nel quale secondo gli inquirenti si sarebbero potuti trovare tracce di altre intrecci opachi.

Al di là dell’esito che avrà il processo, è un fatto che Open come molte altre fondazioni politiche in Italia si sia retta anche con elargizioni che superavano le centinaia di migliaia di euro. Alcuni donatori, per altro, non hanno mai fatto distinzioni di colore o progetto politico e sono stati coinvolti in vicende giudiziarie, tutte ancora in corso. Come Alfredo Romeo, donatore di Open nel 2013: l’imprenditore ed editore de Il Riformista è stato arrestato nel 2017 nell’ambito dell’inchiesta sulla Consip. È stato finanziatore, tra gli altri, della Fondazione Magna Charta di Gaetano Quagliariello, oggi Identità e Azione, all’epoca Forza Italia.

Uno specialista del finanziamento ai partiti è anche il costruttore Luca Parnasi, arrestato nel 2018 per corruzione all’inizio dell’inchiesta sullo Stadio della Roma, in cui sono stati indagati due tesorieri di partito: il leghista Giulio Centemero e l’ex Pd, oggi Italia Viva, Francesco Bonifazi. Giulio Centemero è legale rappresentante insieme ad Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni dell’associazione Più Voci, formalmente rappresentante degli interessi dei costruttori del Nord Italia, ritenuta in realtà espressione del partito. Parnasi ha smentito che i 250 mila euro da lui versati fossero destinati alla Lega.

A chiudere il cerchio, un’altra famiglia sostenitrice sia di Open sia di Più Voci: i Toto. Carlo, costruttore, avrebbe cercato di ottenere attraverso la fondazione di Renzi degli emendamenti favorevoli; Daniele, nipote di Carlo, ex politico e manager con posizioni importanti nelle controllate del Gruppo Toto, sostiene invece Più Voci.

di Lorenzo Bagnoli

Lobbying, conflitti di interesse e traffico di influenze

Le carenze non stanno solo nella normativa sui finanziamenti, che ci impedisce di allontanare efficacemente le ingerenze esterne dal processo decisionale pubblico, ma anche – in generale – in una insufficiente regolamentazione dell’attività di lobbying e dei conflitti di interessi.

L’attività politica, infatti, ha i suoi costi e – in assenza di fondi pubblici o di un sistema di piccole donazioni che funzioni – candidati e partiti sembrano sempre più attratti e dipendenti dai finanziamenti di imprenditori, aziende e altri soggetti che spesso, in cambio del sostegno finanziario, si aspettano un trattamento di “favore” sui loro settori di interesse; vanificando gli sforzi di chi, invece, attraverso il lobbying, concorre alla formazione delle decisioni pubbliche e cerca legittimamente di influenzare il decisore, informandolo, con dati, studi, ricerche e analisi.

Per non parlare dei casi in cui la distorsione del processo decisionale avviene proprio in conseguenza di un diretto conflitto di interessi del decisore pubblico. La normativa attuale, infatti, consente ad un politico di essere presente in modo rilevante nell’economia, nella politica e nei media, tre settori che con una legge seria sul conflitto di interessi, dovrebbero mantenere un’autonomia e una indipendenza l’uno dall’altro.

Fino a che punto e con quali mezzi e quali strumenti è possibile influenzare (anche legittimamente) la politica? Il reato di traffico di influenze illecite, spesso emerso nelle inchieste sul finanziamento alla politica, ha lasciato un confine troppo ampio tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, rischiando di criminalizzare anche quelle attività fisiologiche e legittime che riguardano la rappresentanza di interessi.

C’è bisogno quindi di ridisegnare il quadro normativo chiarendo, una volta per tutte, ciò che può essere considerato lobbying e cosa invece un’attività criminale, regolando il conflitto di interessi e uniformando e potenziando la normativa dei finanziamenti alla politica.

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