Da qualche mese Giovanni esce ogni giorno alle 9:00, infila gli auricolari e sullo stradone appena fuori le mura del carcere prende la corriera che lo porta in centro a Parma. Va alla Caritas, dove sta facendo un tirocinio formativo e, un giorno alla settimana, all’università. Gli manca un esame per laurearsi in Scienze della comunicazione. Alle 18.30 deve essere di ritorno: riconsegna il cellulare e rientra in sezione. Giovanni ha 54 anni e ha trascorso gli ultimi trenta in carcere. Fino a qualche mese fa era in alta sicurezza, sottoposto a una sorveglianza più stretta rispetto ai detenuti comuni, un circuito di solito riservato ai condannati per reati di tipo associativo: mafia, traffico di droga, terrorismo.
L’inchiesta in breve
- Estate 2022: Alfredo Cospito inizia uno sciopero della fame contro la condanna all’ergastolo ostativo. L’opinione pubblica italiana scopre che questo regime detto di carcere duro non è solo per la criminalità organizzata e i gruppi terroristici del passato
- Il punto della riflessione non è l’abolizione dell’ergastolo, che è un altro tema ancora, ma il regime ostativo, che somma al fine pena mai una serie di pesanti limitazioni alla vita dei detenuti condannati già a una sentenza a vita
- In generale il dibattito tra favorevoli e contrari alla revisione del regime ostativo si confronta sempre con l’emotività dell’opinione pubblica rispetto alle stragi mafiose degli anni Novanta e al terrorismo degli anni Settanta
«La mia è una famiglia di onesti lavoratori, come ce ne sono tante in Calabria. L’unico tra i miei familiari che, da giovanissimo, ha avuto a che fare con la criminalità sono io».
Giovanni non ha ancora finito di scontare la sua pena, ma dall’estate scorsa la sua vita è cambiata in modo radicale: ha infatti iniziato a lavorare fuori, una possibilità prevista dall’articolo 21 della legge sull’ordinamento penitenziario, quell’insieme di norme adottate nel 1975 che regolano l’organizzazione del carcere in Italia.
Giovanni è stato quindi trasferito in un’altra palazzina del carcere, dedicata alle persone detenute che hanno contatti con l’esterno perché lavorano o sono semilibere, dove «le porte hanno maniglie normali e ci sono le tapparelle alle finestre, non solo le grate».
Avere un telefono a disposizione nelle ore in cui è fuori è una delle novità di questa nuova dimensione. Lo può usare per segnalare eventuali ritardi, ma anche per colmare un bisogno di affettività che in carcere non viene garantito. «Prima avevo dieci minuti di telefonata alla settimana, adesso invece posso sentire mia madre tutti i giorni».
Giovanni è entrato in carcere nel 1995. Aveva 24 anni, la terza media e una condanna all’ergastolo ostativo.
“Alfredo libero”
Fino a qualche anno fa non erano molte le persone al di fuori dell’ambiente giudiziario che sapevano cosa fosse l’ergastolo ostativo e del 41 bis si sentiva parlare solo come di un regime detentivo speciale, duro, riservato ai condannati per mafia.
Ma all’inizio dell’estate del 2022 succede qualcosa. In quel periodo, per le strade di Milano, Bologna, Roma, Torino e altre città, compaiono alcune scritte: “Alfredo libero” e “fuori Alfredo dal 41bis”. Per la maggior parte delle persone, non volevano dire nulla. Poi alla fine di ottobre, nel carcere di Sassari, un anarchico inizia lo sciopero della fame.
E il tema dell’ergastolo ostativo diventa nazionale. Alfredo Cospito, questo il suo nome, era al regime previsto dal 41 bis da maggio di quell’anno e rischiava una condanna a vita, ostativa, da quando una sentenza della Corte di Cassazione aveva cambiato l’imputazione di un reato per cui era già stato condannato a vent’anni.
Il suo caso rivela che il regime previsto dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario e l’ergastolo ostativo non sono solo strumenti previsti per la lotta alla mafia.
In quel momento, in Italia, erano 740 le persone sottoposte al 41 bis, quattro delle quali condannate per terrorismo. A febbraio 2023 le condizioni di Cospito erano critiche dopo tre mesi di sciopero della fame e la Cassazione ha confermato il 41 bis nei suoi confronti.
«Cospito ha ripreso una forma di protesta tipica degli anni di piombo in Italia, ma soprattutto della Raf in Germania (Rote Armee Fraktion, il gruppo terroristico attivo tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90) e ha usato lo sciopero della fame come strumento di liberazione del corpo, ma anche come messa in scacco dello Stato.
In questo modo la volontà rispetto alla coercizione è diventata oggetto di dibattito pubblico. È stato un passaggio molto potente dal punto di vista della comunicazione e della decostruzione dell’immaginario del 41 bis», dice la sociologa del diritto e attivista Valeria Verdolini. Ma soprattutto ha riacceso il dibattito su un tema delicato.
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L’ergastolo ostativo non esiste nel codice penale italiano. In realtà è il risultato della combinazione di tre norme di legge: l’articolo 22 del codice penale, che prevede la pena dell’ergastolo, e gli articoli 4 bis e 58 ter della legge sull’ordinamento penitenziario.
Il 4 bis impedisce l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative per gli autori di una serie di reati gravi e di particolare allarme sociale come terrorismo, associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti e altri che negli anni sono andati ad allungare la lista dei reati ostativi; il 58 ter disciplina la collaborazione con la giustizia. In Italia la pena è sempre rivedibile, anche l’ergastolo. Perché deve rispondere alla finalità prevista dall’articolo 27 della Costituzione, il reinserimento sociale. E quindi esistono meccanismi di revisione, benefici e misure alternative, che consentono di rimodulare la pena in base alla sua utilità, ed è la magistratura di sorveglianza a dover valutare il percorso di rieducazione e il ravvedimento, caso per caso.
Tutto questo non vale per gli ergastolani ostativi: nei loro confronti esiste una presunzione di pericolosità che può essere superata con la collaborazione o soddisfacendo una serie di condizioni previste dopo gli interventi legislativi del 2022. In caso contrario, il loro è un fine pena mai.
Anche Giovanni aveva un fine pena mai. Poi nel 2020 gli è stata riconosciuta la collaborazione impossibile (prevista dall’articolo 4 bis nella versione precedente al 2022) perché tutto ciò che avrebbe potuto dire si sapeva già. Da quel momento non era più ostativo, ma ci sono voluti altri due anni prima che potesse uscire per la prima volta in permesso premio, esattamente 27 anni dopo la sua entrata in carcere.
«Come in ogni cosa, ci sono passaggi da fare. Ripudiare la subcultura mafiosa è il primo passo, ma poi ci si deve comportare di conseguenza, altrimenti sono solo parole vuote. Da quando ho preso coscienza di ciò che avevo fatto, degli errori e dell’orrore, ho iniziato un percorso interiore. Non un percorso finalizzato ai benefici, anche perché sapevo che con l’ergastolo ostativo non sarei mai uscito, ma una vera presa di coscienza del disvalore causato con il reato. Percorsi di cambiamento come quello che ho fatto io rendono l’ergastolo incostituzionale, perché quando una persona l’hai recuperata che senso ha una condanna a vita?»
Se il caso di Giovanni rientra nella narrazione che ha sempre legato, per l’opinione pubblica, l’ergastolo ostativo alla lotta alla mafia, il caso Cospito è fuori da quell’immaginario.
Alfredo Cospito era stato condannato nel 2013 per il ferimento di un dirigente dell’Ansaldo. Mentre era in carcere è arrivata anche la condanna a vent’anni di reclusione per l’attentato alla ex caserma di Fossano: strage, anche se non ci sono stati né morti né feriti, perché in Italia non esiste il reato di tentata strage. Nel 2022 la Corte di Cassazione ha deciso di cambiare l’imputazione da strage comune a strage contro la sicurezza dello Stato, reato per cui è previsto l’ergastolo.
Cospito, che poi è stato condannato a 23 anni in via definitiva e rimarrà al 41 bis almeno fino a maggio 2026 (la misura è applicabile all’inizio per quattro anni e poi rinnovabile ogni due), è riuscito ad aprire un dibattito su quel regime detentivo e sull’ergastolo ostativo. Ma l’attenzione è durata solo il tempo dell’emergenza della sua tenuta in vita. Poi è scesa, come accade sempre con il carcere. E di quella storia è rimasta solo qualche scritta sbiadita sui muri.
L’ergastolo ostativo
L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario è la norma simbolo della legislazione emergenziale introdotta tra il 1991 e il 1992 per contrastare la mafia e di cui fa parte anche il regime detentivo speciale del 41 bis, misura temporanea poi stabilizzata nel 2002.
Il 41 bis viene spesso definito “carcere duro” per la strettissima sorveglianza e le forti limitazioni a cui sono sottoposte le persone nei contatti con l’esterno e nelle attività interne al carcere, per motivi di sicurezza e per interrompere i legami con l’associazione criminale di riferimento o di affiliazione: chi è al 41 bis resta chiuso in cella per 22 ore al giorno, è detenuto in sezioni separate, in isolamento, ha la posta censurata, può trascorrere le ore di socialità in gruppi di quattro persone al massimo (sempre le stesse) scelte dall’amministrazione penitenziaria; i colloqui con i familiari avvengono senza contatto fisico, separati da un vetro divisorio (uno al mese, di un’ora) e sono sorvegliati e videoregistrati. Alcune di queste restrizioni sono previste dalla legge, altre sono state via via introdotte con circolari dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
«Nel caso dei reati associativi lo Stato non deve solo punire i singoli, ma agire sui nodi della rete per spezzare quei legami. In questo senso tutte le misure che interrompono le comunicazioni sono legittime, il problema è che molte di quelle imposte non c’entrano niente con la finalità del 41 bis, sono eccessivamente afflittive e servono solo a creare consenso nell’opinione pubblica, come la riduzione delle ore d’aria da quattro a due o il numero e le misure dei libri e delle fotografie che si possono tenere in cella», dice Mauro Palma, tra i fondatori dell’associazione Antigone e fino al 2023 Garante nazionale dei diritti dei detenuti.
La finalità della pena, il reinserimento sociale, resta in piedi, anche al 41 bis, ma l’isolamento e le forti restrizioni rendono molto difficile tendere verso l’obiettivo previsto dall’articolo 27 della Costituzione. cioè il reinserimento sociale.
«Al 41 bis ho incontrato spesso persone potenti ma analfabete. Bisognerebbe sanare le carenze per portare queste persone a respirare un’aria diversa da quella che respiravano prima di entrare in carcere, ad esempio incentivando l’istruzione e mantenendo il rapporto con il personale educativo», dice Palma.
Insomma, dove c’è maggiore criminalità e più difficoltà si dovrebbe investire di più sulla presa in carico e nella costruzione di un percorso di ritorno.
La compatibilità dell’ergastolo ostativo e del 41 bis con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stata messa in discussione in più occasioni, ma in Italia aprire una riflessione seria sulle misure connesse alla lotta contro la mafia e sulla loro attualità è complicato, anche dopo più di trent’anni dalla loro entrata in vigore.
Il discorso è sempre dicotomico: chi critica la legittimità dell’ergastolo ostativo o del regime del 41 bis si espone ad accuse di connivenza con la mafia, ignoranza del fenomeno o ingenuità, ma anche a quelle di sottovalutare il trauma collettivo vissuto dall’Italia tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, rispetto al quale non c’è mai stata una vera rielaborazione, e di dimenticare i risultati in termini di conoscenza del fenomeno mafioso ottenuti con quelle misure.
«È molto difficile pensare di smantellare un apparato repressivo come quello costruito per rispondere all’allarme sociale causato dalle stragi mafiose, se non ci sono le condizioni culturali per farlo. E in Italia non ci sono», sostiene Verdolini.
Nel 2020, in piena pandemia, erano state adottate misure per ridurre i contagi in carcere, dove il sovraffollamento è alto e i presidi sanitari scarsi. Una di queste era la possibilità per i detenuti con problemi di salute e anziani di andare ai domiciliari.
Dato che tra gli over 70 le persone con condanne lunghe per reati associativi sono molte, si è scatenato un putiferio. Reazioni simili ci sono state nel 2019 quando la Corte costituzionale, facendo seguito a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha stabilito che i permessi premio potevano essere concessi anche ai condannati per reati associativi non collaboranti e per i quali non era applicabile la collaborazione impossibile che non avevano più legami con l’organizzazione.
“Si scarcerano i boss” era il titolo più frequente sui giornali in quei giorni, titolo che rivela una scarsa conoscenza di cos’è un permesso premio e anche del numero delle persone con i requisiti per usufruirne.
Su quasi 1900 ergastolani, gli ostativi sono circa 1260 e in due anni, dal 2019 al 2021, sono stati una decina quelli che hanno avuto un permesso. «Da un certo punto di vista era più coraggioso il dibattito sul carcere trent’anni fa.
Allora c’era un problema di difesa sociale legato allo stragismo che chiedeva rassicurazione, ma era anche possibile l’indulto, si parlava di carcere, si potevano introdurre misure differenti», dice ancora Verdolini. «Adesso non c’è nemmeno il coraggio politico per un indulto per i reati meno gravi, figuriamoci se c’è per andare a toccare quelle misure», aggiunge la sociologa.
Nel 1981 c’era stato un referendum per l’abolizione dell’ergastolo, in cui gli italiani hanno votato in maggioranza per il no, e nel 1998 il Senato aveva approvato una legge di iniziativa parlamentare per sostituire l’ergastolo con la pena della reclusione a 35 anni, che si è poi arenata alla Camera. Oggi invece l’ergastolo, quello ordinario, è ben presente nell’ordinamento italiano: alla fine del 2024 c’erano 1890 persone con una condanna a vita, oltre 600 in più rispetto a vent’anni fa.
Anna Sergi, criminologa e ricercatrice dell’Università di Essex nel Regno Unito, ricorda che l’ergastolo ostativo fa parte di quella legislazione che ha stabilito che la mafia è il male supremo, superiore a tutti gli altri mali della Repubblica italiana, e va gestito come tale, «se si parte da questo assunto, figlio degli anni ‘90, diventa assolutamente intoccabile».
La legislazione a cui fa riferimento Sergi è nata in un periodo di grande incertezza sociale in Italia: erano gli anni delle stragi di mafia, degli attentati, di reati che mettevano in discussione la sovranità dello Stato. E la risposta è stata fortemente repressiva e di rassicurazione al Paese. «Non dico che negli anni ‘90 sarei stata d’accordo nell’adottare quelle norme, ma capisco la ragione che le accompagnava, il bisogno di difesa sociale», dice Verdolini.
Per Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Ferrara, il tema dell’ergastolo ostativo, che impedisce l’accesso a qualsiasi beneficio penitenziario e a qualunque misura alternativa alla pena e che è superabile solo collaborando utilmente con la giustizia, «è uno dei test decisivi per comprendere l’idea che si ha del diritto penale.
E, dunque, di come una democrazia costituzionale debba comportarsi rispetto ai reati più efferati come molti di quelli inseriti nella black list dell’articolo 4 bis».
Sul Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, elaborato dall’Unione delle camere penali italiane nel 2019, si legge che il diritto penale liberale non ammette pene perpetue, trattamenti inumani o degradanti, presunzioni di pericolosità ostative della funzione risocializzante della pena e che, nell’esecuzione della pena detentiva, il trattamento penitenziario non può prescindere dal libero consenso della persona condannata.
E questo vale per tutti, anche per chi ha commesso reati gravissimi, come quelli di mafia. L’articolo 4 bis crea una sorta di “diritto penale del nemico” che «ritiene di poter derogare a tali principi nel nome di prevalenti esigenze di sicurezza collettiva. Individua così i soggetti socialmente pericolosi sulla base del titolo astratto del reato commesso, e per i quali deve operare di default un regime ad hoc. Nei loro confronti al momento dell’esecuzione penale, invece di guardare come dovrebbe a un futuro possibile, risponde a esigenze investigative e di difesa sociale. Costi quel che costi», dice Pugiotto.
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Secondo questa definizione, chi commette questi reati è un nemico dello Stato e quindi nei suoi confronti non valgono le regole applicate a tutti gli altri.
Dal 1992 a oggi il numero di reati ostativi elencati nel 4 bis è aumentato: accanto a quelli associativi, come quelli per mafia e terrorismo, ne sono finiti altri, come ad esempio la violenza sessuale di gruppo, che poco c’entrano con le ragioni per cui era stata adottata quella normativa. «Capisco se si dimostra l’esistenza di una rete criminale, ma oggi c’è la tendenza a mettere tra gli ostativi i cattivissimi e questo mi lascia perplesso», dice Palma.
Quelle norme, emergenziali e quindi legate a un momento storico particolare, sono in vigore ancora oggi pur se con qualche modifica. Ma è possibile dire se sono state efficaci? La questione è come misurarla, l’efficacia, dice Verdolini, «perché sono misure che si muovono su due piani, quello della deterrenza e quello simbolico. Affermare che hanno funzionato come deterrente è difficile, ma certo lo hanno fatto sul piano simbolico perché hanno agito sull’immaginario, costruendo l’idea di uno Stato forte che non si piega di fronte a certi reati».
Ed è la portata simbolica di cui è stato caricato a giustificare, secondo Pugiotto, l’attualità dell’ergastolo ostativo, «una dimensione, invero, quella simbolica, che dovrebbe essere estranea al diritto penale di una democrazia costituzionale».
La collaborazione e la sua utilità
Dell’efficacia di quelle misure è convinto Gian Carlo Caselli, l’ex magistrato che ha iniziato la sua carriera a Torino come giudice istruttore nelle indagini sul terrorismo, in particolare sulle Brigate rosse, e che dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio ha diretto la Procura di Palermo dove ha formato un pool antimafia e ottenuto importanti risultati contro Cosa nostra.
In particolare rispetto al 41 bis Caselli parla di un effetto aggiuntivo che nemmeno il legislatore aveva previsto. «L’isolamento materiale e psicologico degli uomini d’onore detenuti, bruscamente privati del sostegno informativo e assistenziale dell’organizzazione, li portò a cedere in numero crescente, disertando in massa da Cosa nostra e scegliendo di collaborare fattivamente con lo Stato».
Per Caselli il fatto che «il pentitismo costituisse un siluro sotto la linea di galleggiamento dell’organizzazione» emerge dalle rappresaglie e dagli omicidi compiuti contro i collaboratori di giustizia e i loro familiari.
Negli anni il numero dei collaboratori di giustizia è diminuito: nel 1995, a pochi anni dall’entrata in vigore dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, erano più di mille e i più numerosi erano quelli di Cosa nostra, nel 2016 erano quasi 1300 mentre a fine 2023 sono scesi sotto gli 800, con quelli della Camorra in numero maggiore rispetto alle altre mafie. Quelli della ‘ndrangheta sono sempre rimasti intorno ai 130.
«Nella seconda metà degli anni ’90 – osserva Caselli – sembra fermarsi quel processo di ricerca della verità che aveva ricevuto un contributo importante dalle rivelazioni dei collaboratori di giustizia. È un fatto che vengano realizzate riforme legislative che rendono sempre più difficile l’accertamento delle responsabilità per i reati di mafia.
E la somma di una legislazione insufficiente più le furibonde e pretestuose polemiche sul pentitismo, scatenate ogni volta che le inchieste riguardano “imputati eccellenti”, ha come risultato meno pentiti. Meno pentiti significa meno informazioni sulla mafia. Sono due semplici sillogismi».
Nel frattempo però sono iniziati ad arrivare risultati concreti dalle intercettazioni, lo strumento che secondo Caselli «più riesce a penetrare nei segreti di Cosa nostra».
Anche per Anna Sergi le collaborazioni sono state fondamentali contro Cosa nostra e, dice, iniziano a esserlo contro la ‘ndrangheta, anche se in questo caso il numero dei collaboratori è ancora basso. «Resta il fatto che, e parlo per la ‘ndrangheta perché è l’organizzazione che conosco meglio, analizzando le collaborazioni degli ultimi anni, nessuna ha avuto come motivazione l’ergastolo ostativo. Chi ha collaborato lo ha fatto per ragioni che hanno a che fare con un percorso personale».
L’ergastolo ostativo, insomma, può aver avuto un ruolo nel favorire le collaborazioni, ma non è stata la ragione principale.
Sergi aggiunge anche che «come molte delle norme nate a ridosso degli eventi degli anni ‘90, queste sono pensate per un’organizzazione all’apice della sua forza. Ma per quanto oggi Cosa nostra rimanga problematica, non è la stessa organizzazione della ‘ndrangheta, non è la Camorra. E tutte le altre mafie, piccole o grandi che siano, non sono Cosa nostra. Presumere che quel meccanismo pensato per Cosa nostra possa essere applicabile ad altre organizzazioni mi sembra un po’ ingenuo».
Anche perché negli ultimi trent’anni le organizzazioni criminali in Italia sono cambiate tantissimo.
Il diritto alla speranza
Nel 2019 la legittimità della collaborazione come unico strumento per dimostrare la dissociazione dall’organizzazione di appartenenza è stata messa in dubbio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Viola contro Italia, poi recepita dalla Corte Costituzionale.
Con quella pronuncia la Cedu ha aperto alla possibilità di concedere i permessi premio anche ai condannati per reati ostativi che pur potendo collaborare scelgono di non farlo, ad esempio per paura di reazioni violente da parte degli ex associati.
«Nel caso dell’ergastolo ostativo la dinamica “o collabori e ti mettiamo fuori o stai dentro finché campi” mira all’acquisizione di informazioni utili al contrasto del crimine: in altre parole serve a produrre collaboratori di giustizia, ovvero a imporre un carcere a vita a chi testardamente continua a tacere. È una dinamica che genera una condizione dilemmatica per il detenuto», dice Pugiotto.
La scelta è tra la collaborazione, e l’eventuale libertà per sé, che però può mettere a rischio la vita dei propri familiari, o la rinuncia a quella possibilità di libertà per preservarli dai pericoli. «È come se il legislatore, introducendo e mantenendo l’ergastolo ostativo, non cogliesse la differenza tra il premiare la collaborazione e il sanzionare la non collaborazione. Mentre la prima può essere legittimamente incentivata dal diritto, la seconda finisce invece per coartare la libertà di autodeterminazione, che fa tutt’uno con la dignità di ogni persona, anche la più cattiva tra i cattivi», aggiunge Pugiotto.
I sostenitori dell’ergastolo ostativo ritengono che sia una misura essenziale ancora oggi per combattere la mafia. I critici sostengono che sia incostituzionale perché in contrasto alla finalità rieducativa della pena.
«Sui grandi problemi l’Italia ha sempre reagito in modo emergenziale. Per quanto riguarda la mafia, tutta la legislazione è di questo tipo», osserva Rocco Sciarrone, docente di Sociologia delle mafie e Processi di regolazione e reti criminali all’Università di Torino, dove da qualche mese è anche delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario, uno dei più grandi d’Italia.
«In linea teorica, lo dico da studioso, sarebbe auspicabile uscire da una logica emergenziale, che per definizione affronta problemi che si presentano in modo improvviso con una razionalità limitata».
Questo non vuol dire smantellare quello che c’è e sminuire la pericolosità della mafia: «Per me è un fenomeno di criminalità che ha delle peculiarità che vanno tenute presenti anche negli strumenti e nelle politiche di contrasto. Ma se pensiamo che il baluardo della lotta alla mafia nel nostro Paese sia costituito dal 41 bis e dall’ergastolo ostativo, siamo ancora molto indietro», sottolinea Sciarrone. Bisognerebbe affrontare la mafia in modo più strutturale, «a me piace dire più sistemico».
Affidarsi solo alla repressione, secondo Sciarrone, riproduce il vizio di fondo del nostro Paese: delegare alle forze di polizia e alla magistratura problemi enormi, che sono però solo in parte criminali.
La mafia infatti è innanzitutto un problema economico, politico e culturale. E qui si innesta un altro ragionamento, diventato ormai quasi un pensiero comune: il fatto che dalla mafia non si possa uscire. Che chi ha commesso reati molto gravi, nello specifico quelli legati alla criminalità organizzata, non possa intraprendere un percorso di cambiamento. «Questo è uno dei miti della mafia», sostiene Anna Sergi, ricordando che però mafiosi, ‘ndranghetisti e camorristi non sono tutti uguali. «C’è sicuramente un’adesione a un progetto criminale, ma il ruolo e quindi la capacità di ogni persona di autodeterminarsi all’interno dell’associazione non è uguale. Perché nessuno di noi è uguale».
Anche Caselli ne parla: «Ho sempre pensato e penso che i mafiosi possano intraprendere un percorso di cambiamento in quanto pentiti, dimostrando così un effettivo distacco dalla consorteria criminale. Ma la legge 199/2022 ha stabilito che i benefici penitenziari sono concedibili anche ai mafiosi non pentiti, purché soddisfino alcune precise condizioni. Ne ho preso atto».
Da una parte quindi c’è la dimensione collettiva, la necessità, spiega Sciarrone, di sradicare questo sapere precostituito, «di superare il trauma culturale che, sull’onda dell’emergenza e della paura, ha reso la mafia un male assoluto, senza riuscire poi però ad andare oltre. Nel momento in cui si capisce che è qualcosa di dannoso per la collettività, una antimafia più matura dovrebbe trasformare il male assoluto in un male pubblico».
Che fare, allora? «Bisogna fare un’opera di decostruzione per aprire squarci di ragionamento. È paradossale che su tutti i temi ci sia massima divisione nell’arena politica, ma che su questo ci sia una convergenza, perché è intoccabile – dice ancora Sciarrone – Dobbiamo cambiare, come si dice oggi, la narrazione: il male assoluto significa riproporre la dicotomia noi/loro, quindi una totale alterità anche con i mafiosi. Una semplificazione rozza che però crea anche un alibi molto forte».
Quello che manca, secondo Sciarrone, è una riflessione seria sul piano culturale e sociale, «e soprattutto si parla poco della questione dell’area grigia, cioè delle contiguità e delle collusioni a livello economico e politico, che costituiscono la vera forza delle mafie, su cui si basa il loro successo e la loro capacità di riproduzione ed espansione nel tempo e nello spazio.
Il dibattito sul 41 bis oscura questo nodo, il fatto che è difficile scoprire e perseguire i complici, i soci e gli alleati dei mafiosi».
Tutti possono cambiare
Dall’altra parte c’è la dimensione individuale, con la Costituzione stessa a dimostrare che nessuno è mai perso per sempre. Pugiotto osserva che «parlando di risocializzazione del condannato, l’articolo 27 della Costituzione ricorre deliberatamente alla forma singolare. Perché l’esecuzione penale riguarda singole persone, e non organizzazioni criminali». La sentenza 148/2019 della Corte costituzionale ha stabilito che la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile, ma continua a essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento.
In precedenza, con la sentenza Vinter e altri contro Regno Unito, la Cedu ha utilizzato l’espressione “diritto alla speranza” per sottolineare che il diritto penale liberale richiede che la pena abbia un fine, il recupero sociale del reo, e una fine, perché una pena perpetua azzera anche la semplice possibilità di un reinserimento di chi è condannato fino alla morte.
Pugiotto riassume così il concetto: «Il diritto alla speranza è la misura della dignità del detenuto, per cui negare l’uno significa annullare l’altra».
Alla Caritas Giovanni incontra spesso gli studenti sospesi da scuola che vanno lì a fare volontariato per una decina di giorni. A loro racconta la sua esperienza, le ragioni del suo cambiamento, «un taglio netto con il passato che ho desiderato interiormente, una precisa volontà che è maturata dentro di me». Giovanni è una delle persone per le quali il cambiamento non era considerato possibile, oggi sta anche pensando di iscriversi alla magistrale.
«Fino a qualche anno fa, la possibilità di tornare libero era un pensiero che mi faceva male, perché sapevo che non sarebbe mai successo. Adesso posso immaginare un futuro».
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