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Carcere a vita: come si applica nel mondo la pena a morire “dentro”

Dal modello Norvegia, al confronto con altre realtà internazionali, una riflessione sul tema del carcere a vita e alla sua funzione sociale e non politica

#Carbonio

20.06.25

Gabriele Morelli
Laura Pasotti

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Carcere
Giustizia

«Breivik non uscirà mai. È certo che non uscirà, perché una volta finita la pena gli daranno una misura di sicurezza detentiva. Questa è una delle ambiguità di fondo di alcuni Paesi in cui la pena dell’ergastolo formalmente non c’è». Mauro Palma, tra i fondatori dell’associazione Antigone e fino al 2023 garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, risponde così quando gli chiediamo del sistema penale della Norvegia, considerato uno dei più innovativi, conosciuto per la bassa recidiva e il trattamento umano delle persone detenute e dove l’ergastolo non c’è. 

Nel 2011 Anders Breivik ha ucciso 77 persone tra Oslo e l’isola di Utøya. Reo confesso della strage, nel 2012 è stato condannato a 21 anni, il massimo della pena prevista dal codice penale norvegese, con la possibilità di chiedere la libertà vigilata dopo averne scontati almeno dieci (cosa che ha già fatto due volte, senza ottenerla). La sua detenzione però potrà essere prorogata, ogni volta per non più di cinque anni, se dopo aver finito di scontare la condanna dovesse essere riconosciuto ancora pericoloso. 

In breve

  • La pena a “morire in carcere” anche se sotto diverse forme, esiste in quasi tutti i Paesi del mondo
  • Anche la Norvegia, spesso indicata come Paese modello per le sue politiche tese al reinserimento in società dei detenuti, nasconde alcune criticità spesso ignorate
  • L’ergastolo è previsto in 180 Paesi; si stima che nel mondo siano più di mezzo milione le persone che stanno scontando una condanna di questo tipo. In Italia sono 1.900 gli ergastolani, di cui due terzi ostativi
  • Che la funzione del carcere sia non quella di “punire”, ma di instradare al reinserimento in società era già chiaro ai nostri padri costituenti, ma il pensiero dietro l’articolo 27 delle Costituzione sembra essersi perso
  • Oggi sono molte e autorevoli le voci che chiedono un diritto penale che non consideri il carcere come unica risposta possibile, non è solo un’utopia, ma una concreta necessità sociale

In Norvegia l’ergastolo non c’è più dal 1981, ma Breivik potrebbe quindi rimanere in carcere per tutta la vita.

Sono davvero così bravi?

Il sistema penitenziario in Norvegia è davvero innovativo e per rendersene conto basta cercare su Google le immagini di Halden, il carcere di massima sicurezza più umano al mondo, circondato da una foresta di betulle, o di quello senza sbarre sull’isola di Bastøy.

«In gran parte le carceri dei Paesi del Nord Europa sono governate dal principio di normalizzazione. Ciò significa che le condizioni in carcere, ove possibile, devono assomigliare a quelle esterne. Le persone sono incoraggiate a essere attive, a studiare, cucinare, lavorare. Il sistema funziona: i tassi di recidiva sono bassi, il che suggerisce che molti ex detenuti si reinseriscono con successo in società», spiega Francis Pakes, docente di Criminologia dell’Università di Portsmouth in Inghilterra ed esperto dei sistemi penali del Nord Europa.

Pakes racconta che se in molti Paesi chi commette un reato è visto, metaforicamente, come un lupo e quindi come un pericolo per il branco, in quelli del Nord Europa è più probabile che sia visto come una pecora nera: un individuo che ha sbagliato, che sconterà la sua pena e poi tornerà in società. Dopo tutto una pecora nera è ancora una pecora e fa sempre parte del gregge. «Non che nelle carceri norvegesi o in quelle olandesi sia tutto perfetto, ma c’è una differenza qualitativa rispetto ad esempio a quelle del Regno Unito e degli Stati Uniti, che sono molto più punitive. Il mantra è che ogni detenuto un giorno sarà di nuovo il nostro vicino di casa», spiega. 

Quello di Breivik è un caso limite in un Paese in cui il tasso di omicidi è sotto la media Ocse, il numero delle persone detenute è di poco superiore a tremila e si investe molto per il reinserimento sociale di chi commette un reato. In Italia il tasso di omicidi è ugualmente molto basso, ma le persone detenute superano le 60 mila e in carcere si sta male. In Norvegia il sovraffollamento non c’è, in Italia è altissimo.

Fare un confronto però è complicato, perché i numeri sono diversi e lo è anche il modello di partenza: quello scandinavo è ispirato alla logica trattamentale fin dagli anni Trenta del Novecento, mentre l’Italia ha fatto un percorso molto lungo per arrivare alla riforma del 1975 in cui è stato adottato l’Ordinamento penitenziario e alla Legge Gozzini che nel 1986 ha ampliato le possibilità di reinserimento sociale per le persone detenute. Però non tutto è perfetto.

«La Norvegia ogni tanto mi lascia perplesso. Sono bravi su molte cose, poi però per risolvere il problema del sovraffollamento affittano le carceri in Olanda. E chi ci mandano? Le persone detenute di origine straniera. Allo stesso modo, perché l’Olanda ha tanti posti vuoti? Perché si è resa conto che il carcere ha costi altissimi, quindi ha fatto ampio ricorso al sistema della probation, la libertà condizionale, per chi aveva condanne molto basse, ha liberato posti che può affittare ad altri, come la Norvegia o il Belgio, e ha trasformato la politica della detenzione da costo a risorsa», dice Palma. 

L’ergastolo c’è un po’ ovunque

L’ergastolo è previsto nei codici penali di 180 Paesi e si stima che nel mondo siano più di mezzo milione le persone che stanno scontando una condanna di questo tipo. Tra questi c’è anche l’Italia, dove oggi ci sono quasi 1.900 ergastolani, di cui due terzi ostativi. Ci sono poi Paesi in cui l’ergastolo non è previsto dalla legge ma esiste de facto. Ciò significa che la condanna è talmente lunga, 35, 50 anni e oltre, che in base all’aspettativa di vita o alle circostanze individuali, è probabile che la persona morirà in carcere. In Messico sono possibili condanne a 140 anni di reclusione, in Croazia a 40 anni.

Negli Stati Uniti, uno dei Paesi con il più alto numero di detenuti (quasi due milioni di persone) e dove è ancora in vigore la pena di morte in 21 Stati su 50, sono oltre 200 mila le persone con una condanna a vita, formale e con o senza possibilità di rilascio (in quest’ultimo caso è una condanna a morire in carcere), oppure virtuale, cioè con una condanna alla detenzione per 50 anni e oltre.

Oltre all’ergastolo e alle condanne a vita de facto, esistono anche misure di sicurezza che possono seguire una condanna penale nel caso in cui la persona sia considerata ancora pericolosa e possono tradursi in una detenzione a vita. Sono almeno 50 i Paesi che hanno misure di questo tipo, tra cui gli Stati Uniti, ma anche Germania, Danimarca, Canada, Olanda e Francia. Ce l’aveva anche l’Inghilterra, fino al 2012, con la detenzione per pubblica protezione adottata nei confronti degli autori di crimini violenti o a sfondo sessuale.

Finlandia e Svezia, dove l’ergastolo c’è, hanno abolito queste misure di sicurezza detentive successiva all’esecuzione della pena, mentre in Norvegia, dove l’ergastolo non c’è, le misure sono indicate già nella sentenza di condanna, come nel caso di Breivik.

«Sono molto scettico e ho molta paura di queste misure extrapenali basate su presunti accertamenti scientifici della pericolosità. Il rischio è che questa venga riconfermata in continuazione, così come le misure di sicurezza, e sistemi di questo tipo abbiano minori garanzie rispetto a uno strettamente penale», dice Palma.

La questione della rivedibilità

In Europa l’ergastolo c’è un po’ dappertutto e sono pochi i Paesi che l’hanno abolito. Tra questi ci sono il Portogallo, dove la pena detentiva massima è 20 anni, e Città del Vaticano, che nel 2013 l’ha sostituito con la reclusione a 35 anni. Gli altri ce l’hanno quasi tutti, compresi quelli dell’Europa dell’Est, che per entrare nel Consiglio d’Europa, all’inizio degli anni Duemila, hanno dovuto abolire la pena di morte e hanno convertito quelle condanne in reclusione a vita. A variare tra i diversi Paesi è il periodo da scontare prima di poter accedere alla liberazione condizionale: in Finlandia e Danimarca è 12 anni, in Germania 15, mentre in Turchia 40 anni.

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In Italia, dove un ergastolano può accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni, esiste anche l’ergastolo ostativo, «un unicum non perché non esista in altri Paesi una condanna a vita senza possibilità di revisione, ma perché è un sistema basato sulla collaborazione. L’ergastolo ostativo non esiste formalmente nel nostro ordinamento come istituto ma si ricava dalla lettura composta di tre articoli di legge. E dato che è nato quando è stata adottata la legislazione emergenziale è difficilmente esportabile o comparabile con altri sistemi», spiega Sofia Ciuffoletti, ricercatrice all’Università di Firenze, segretaria generale dello European Prison Litigation Network e presidente dell’associazione L’Altro diritto.

L’ergastolo ostativo è stato più volte oggetto delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) per la sua problematicità. Per essere compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, infatti, una condanna a vita deve essere rivedibile, cioè deve essere data la possibilità anche a chi è stato condannato alla pena perpetua di vedersi valutare il percorso fatto in carcere dopo un certo periodo dall’inizio dell’esecuzione. E questo non è possibile nel caso dell’ergastolo ostativo senza collaborazione con la giustizia.

«L’ergastolo senza prospettiva di rilascio è presente in molti sistemi penali, ad esempio negli Stati Uniti. Nei Paesi del Consiglio d’Europa c’è stato, perché è stato usato nel caso della criminalità organizzata ed eversiva in Italia, Spagna, Inghilterra e in altri Stati. Oggi però non dovrebbe più esistere, perché ci sono indicazioni vincolanti date da alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che dicono che per essere coerente con l’articolo 3 della Convenzione, quello che tutela il diritto alla dignità e vieta i trattamenti disumani e degradanti, l’ergastolo deve essere sempre rivedibile de jure e de facto», dice Ciuffoletti.

De jure e de facto significa che la rivedibilità dell’ergastolo deve essere prevista dalla legge e deve essere possibile anche in pratica e con metodi oggettivi, non solo in via discrezionale, ad esempio attraverso la grazia data dal ministro della Giustizia come accadeva in Inghilterra prima della sentenza Vinter contro Regno Unito del 2013. «È una cosa fortissima da dire, perché la Cedu ha stabilito che deve esserci in concreto la possibilità per la persona di immaginare che comportandosi in un certo modo la sua pena potrà essere rivista da un magistrato di sorveglianza», dice Ciuffoletti.

Vinter contro Regno Unito non è l’unica sentenza a cui guardare in tema di rivedibilità dell’ergastolo: c’è anche Viola contro Italia del 2019, che apre alla possibilità di accedere ai permessi premio per gli ergastolani ostativi che, pur potendo collaborare, scelgono di non farlo. Queste pronunce, insieme ad altre che hanno portato a modifiche sostanziali nei sistemi penitenziari di alcuni Paesi, come Svezia e Olanda, oggi governano il panorama europeo in tema di long life sentence, cioè di condanne a vita, e sono vincolanti in tutti gli Stati del Consiglio d’Europa.

Anche i regimi detentivi speciali per i detenuti più pericolosi, come quelli condannati per terrorismo, ci sono un po’ dappertutto. In Italia c’è il 41 bis dell’ordinamento penitenziario, il regime applicato nel caso di reati associativi che ha l’obiettivo di interrompere i contatti con l’associazione criminale all’interno e all’esterno del carcere che è stato più volte oggetto di pronunce della Corte Costituzionale e della Cedu. Ma regole di questo tipo erano state adottate in Spagna per i terroristi dell’Eta, che venivano reclusi in luoghi molto lontani dai Paesi Baschi, in isolamento; in Inghilterra erano applicate alle persone detenute appartenenti all’Ira; in Turchia oggi ci sono le carceri di tipo F, dove nel 2019 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha documentato casi di maltrattamenti e tortura.

«La Cedu ha condannato la Spagna per le condizioni detentive dei terroristi dell’Eta e, in un ricorso dell’Irlanda del Nord contro l’Inghilterra, ha stabilito che l’uso del waterboarding (l’annegamento simulato) nei confronti dei detenuti dell’Ira, costituisce trattamento disumano e degradante in violazione dell’articolo 3 della Convenzione», dice Ciuffoletti.

In genere si tratta di normative di tipo secondario, contenute in circolari, e non di leggi come invece accade in Italia con il 41 bis, spiega Palma. Anche se ci sono Paesi che vorrebbero farle diventare leggi a tutti gli effetti, tanto che l’ex garante racconta di aver ricevuto delegazioni da Albania, Olanda e Francia venute in Italia per avere informazioni sul regime di alta sicurezza e sul 41 bis: «La criminalità organizzata si è fortemente delocalizzata e non è più un problema strettamente italiano, quindi la discussione a livello europeo è cambiata. Prima quando si parlava di dangerous offenders, criminali pericolosi, gli altri Paesi europei facevano riferimento ai serial killer, mentre io parlavo di criminalità reticolare o associativa. Adesso questa logica si sta estendendo anche fuori, e l’idea di prendere come esempio la situazione italiana è molto forte».

Differenze di approccio

In carcere si va perché si è puniti, non per essere puniti. Questo è uno degli insegnamenti che arrivano dal modello scandinavo, come racconta Ciuffoletti: «L’ottica cambia completamente: se tu in carcere vai perché sei punito, e quindi la perdita della libertà personale è la sanzione, non servono ulteriori aggravi, riduzioni e limitazioni dei diritti. Ma la realtà dei fatti non è questa: in Italia e nell’Europa continentale il modello prevede che in carcere si debba stare male. Questo è il pensiero sia di una parte consistente, e abbastanza trasversale, dell’area politica, sia della gran parte dell’opinione pubblica. Da qui nascono tutti i filoni retorici per cui il carcere non è un albergo a 5 stelle, in carcere non si deve stare con la televisione: abbiamo anche sentito dire a un magistrato di sorveglianza di Firenze che l’acqua calda in cella è un privilegio».

In una dimensione di confronto tra i diversi Paesi sull’idea di carcere, e di conseguenza sulle ripercussioni pratiche in termini di pene, un ruolo dirimente lo gioca insomma il modo in cui si concepisce e si costruisce la detenzione.

«È una questione soprattutto di approccio», sostiene Gherardo Colombo. E in Italia il carcere è punizione, dice l’ex magistrato (autore tra l’altro di un libro dal titolo piuttosto eloquente: Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla): «Per una fetta molto consistente delle persone il carcere è punizione, è sostanzialmente vendetta e consiste nel far soffrire chi ha fatto soffrire. Non è così da tutte le parti del mondo: certamente ci sono Stati in cui si sta peggio, ma noi rispetto al resto d’Europa siamo messi piuttosto male».

Colombo lega la questione anche alla gestione di problemi come il sovraffollamento e il reinserimento sociale. «Noi non spendiamo poco per l’amministrazione penitenziaria: superiamo i tre miliardi di euro all’anno – osserva – Ma quei soldi vanno nella gestione dell’amministrazione, negli stipendi, nella manutenzione di quello che c’è, che molto spesso è un disastro perché manca l’acqua e il riscaldamento non va. Ci sarebbe la possibilità di modellare le spese diversamente, per far sì che sia resa in qualche misura più centrale la cura del recupero delle persone», dice.

E poi aggiunge: «In Italia chi lavora in carcere lo fa in condizioni generalmente piuttosto umilianti: lo “spesino” o lo “scopino” (cioè il detenuto che raccoglie le richieste di spesa o di acquisto dei compagni e quello che si occupa delle pulizie) non sono in grado di formarsi per un’attività che possa essere retribuita fuori. In Norvegia invece succede addirittura che chi sta per uscire, quando si tratta degli ultimi mesi di detenzione, non veda più una divisa, proprio per abituarsi ai contatti con l’esterno. Anche questo aspetto, che può sembrare puramente formale, viene curato».

Colombo conosce bene le carceri norvegesi. Spiega di averle visitate ai tempi degli Stati generali sull’Esecuzione Penale, avviati tra il 2015 e il 2016 dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando e di cui l’ex magistrato faceva parte in qualità di coordinatore di uno dei 18 tavoli di lavoro che li costituivano.

«Lì le persone che stanno in carcere hanno il loro spazio vitale – racconta – hanno la possibilità di vivere in un modo molto simile a come si vive di fuori, perché l’idea di fondo è che il carcere serve a fare in modo che le persone che vi sono recluse imparino a vivere con gli altri. Quando sono entrato sono rimasto stupito per la cura, prima ancora che della pulizia, dell’immagine».

Là in cella ci può stare una persona, al massimo due, perché viene riconosciuto il diritto alla riservatezza e non si possono mettere nella stessa cella persone che non si conoscono. In Italia si arriva anche a 4 in uno spazio di 10 metri quadrati e sembra che si tenda a «rendere più gravosa, più difficile la vita di chi è detenuto».

L’unica risposta possibile

Pensare a un diritto penale che non consideri il carcere come la sola risposta possibile è un’utopia? Per Ciuffoletti non lo è, e anzi è l’unica strada perseguibile se vogliamo un diritto penale che risponda davvero alla possibilità di reinserimento sociale di chi commette un reato.

«Se dovessimo prendere sul serio l’articolo 27 della Costituzione, dove si dice che le pene devono tendere alla rieducazione del reo e non devono consistere in trattamenti disumani e degradanti, il carcere non dovrebbe essere l’unica pena. Non dovrebbe essere nemmeno una pena possibile, perché oggi il carcere è un disastro, un fallimento che non reinserisce in società ma anzi rende le persone peggiori».

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Nessuno Stato però mette in discussione il carcere. Non lo fa di certo l’Italia, dove oltre all’ergastolo tout court c’è anche l’ergastolo ostativo e dove negli ultimi due anni sono state introdotte 24 nuove fattispecie penali contribuendo ad aumentare il sovraffollamento. Non lo fa la Norvegia con il suo sistema fortemente votato alla riabilitazione, che come abbiamo visto non prevede l’ergastolo, e con la scelta di delocalizzare una parte dei detenuti in Olanda. E non lo fa nemmeno il Regno Unito che, però, ha deciso di contrastare il sovraffollamento agendo preventivamente.

«Il Regno Unito è un caso da studiare», secondo Ciuffoletti. Soprattutto perché siamo di fronte a un sistema di sentencing, molto diverso dal sistema italiano, in cui per certi tipi di reati e condanne la pena è composta da un periodo da scontare in carcere e da un periodo di licenza nella comunità. Poteva quindi capitare che, quando un condannato arrivava al 50% della sua pena, andasse direttamente fuori sotto la supervisione del probation office. Usiamo il passato perché, per porre rimedio alla situazione contingente di “pre-emergenza”, il governo laburista di Kier Starmer ha recentemente deciso di introdurre un cambiamento: l’automatic release, il rilascio, è stato spostato al 40% della pena scontata in carcere. Per il resto si va sul territorio. «È una scelta politica coraggiosissima – ribadisce Ciuffoletti – ma neanche il Regno Unito mette in discussione il penitenziario in sé. A livello europeo non si è mai messa in discussione la centralità della pena carceraria». 

Nessun Paese arriva ancora a immaginare una società senza carcere ma è possibile invece immaginare un carcere diverso?

«Dobbiamo togliere la detenzione sociale», sostiene Palma. Oggi in Italia c’è chi sta in carcere anche per pene inferiori a uno o a due anni e circa la metà dei detenuti sono stati condannati a meno di quattro anni di reclusione. Queste persone sono dei problemi sociali, per loro servirebbero altre strutture e modalità di controllo diverse dal carcere, più connesse al territorio. «Per me l’idea è quella di una riduzione progressiva del carcere. È come quando studiavamo gli asintoti – continua Palma, che ha una laurea in Matematica – curve che tendono verso una retta senza mai toccarla. Allo stesso modo noi non toccheremo mai il carcere zero, però in qualche modo dobbiamo avvicinarci progressivamente a questo obiettivo. Solo allora l’intervento su chi rimane dentro, gli autori di reati più gravi e con condanne più lunghe, potrà essere diverso».

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Crediti

Autori

Gabriele Morelli
Laura Pasotti

Editing

Christian Elia

Foto di copertina

Anders Breivik durante un’udienza del processo di appello nel 2017 © Lise Aaserud/Getty

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